Cassa Integrazione e Fondo di Integrazione Salariale

Cassa Integrazione e Fondo di Integrazione Salariale – Riforma Ammortizzatori sociali – Decreto anno 2022

FONDO INTEGRAZIONE SALARIALE POLITICHE PASSIVE

I fondi di solidarietà, disciplinati dagli articoli 26 e seguenti del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 forniscono strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione, variazione o cessazione dell’attività lavorativa dei lavoratori dipendenti di aziende appartenenti a settori non coperti dalla normativa in materia d’integrazione salariale. Il Fondo comprende tutti i datori di lavoro, anche non organizzati in forma d’impresa, con dimensione da 1  dipendenti a seguito della riforma degli ammortizzatori sociali approvati nella Legge di Bilancio del 2022, che non rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e che appartengono a settori nell’ambito dei quali non sono stati stipulati accordi per l’attivazione di un Fondo di solidarietà bilaterale o di un Fondo di solidarietà bilaterale alternativo. Dal 1° gennaio 2022 l’assegno di integrazione salariale sarà l’unica prestazione riconosciuta dai fondi ai lavoratori e terrà conto delle causali ordinarie e straordinarie e al lavoratore spetterà anche l’assegno per il nucleo familiare. A tal ultimo riguardo si ricorda la diversa modalità di corresponsione dal prossimo anno. Il FIS spetterà per 13 settimane in un biennio mobile nei casi di imprese fino a cinque dipendenti, 26 settimane per le altre. La riforma per contenere il costo gravante sulle aziende e lavoratori, dovuto all’estensione del campo di operatività degli ammortizzatori sociali, introduce per il 2022 una riduzione della contribuzione di finanziamento del FIS modulata in base al numero dei lavoratori mediamente occupati dall’azienda, nel semestre precedente:

  1. fino a 5 dipendenti: 0,15% (0,50% meno 0,35%);
  2. oltre 5 e fino a 15 dipendenti: 0,55 (0,80% meno 0,25%);
  3. più di 15 dipendenti: 0,69% (0,80% meno 0,11%).

Le imprese esercenti attività commerciali – compresi i settori di logistica, agenzie di viaggio e turismo, operatori turistici – che occupano mediamente più di 50 dipendenti pagheranno lo 0,24% (0,80% meno 0,56%). Si prevede altresì per l’anno 2022 la riduzione dell’aliquota di finanziamento della CIGS per le aziende, destinatarie della stessa, che occupano più di 15 dipendenti. Per tali soggetti la contribuzione scenderà allo 0,27% (0,90% meno 0,63%). Essendo un’aliquota suddivisa tra datore di lavoro (2/3) e dipendente (1/3) si ritiene che anche la riduzione incida con il medesimo criterio, determinando un onere di 0,18% a carico dell’azienda e 0,09% a carico dei lavoratori. Rimangono destinatarie della CIGS, a prescindere dal numero dei dipendenti occupati, anche le imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e le società da queste derivate, nonché le imprese del sistema aeroportuale e i partiti e i movimenti politici e le loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali. Per tale ammortizzatore vi sarà anche una modifica delle causali di intervento. Infatti, la “riorganizzazione aziendale” è estesa alle situazioni in cui le imprese presentano programmi finalizzati a realizzare processi transizionali per la cui individuazione si deve attendere la corretta perimetrazione che avverrà con decreto interministeriale.

CONTRATTI DI SOLIDARIETA DLGS 148/2015 POLITICHE PASSIVE VARAZIONI POST RIFORMA

L’accordo aziendale, per le imprese appartenenti ai settori di seguito indicati con almeno 15 dipendenti nei sei mesi precedenti la stipula del contratto di solidarietà, di seguito indicate

  • imprese industriali, comprese quelle appartenenti al settore edile e lapideo;
  • imprese artigiane, comprese quelle appartenenti al settore edile e lapideo, con più di 15 dipendenti nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, qualora sia stata concessa la CIGS all’impresa committente che esercita un influsso gestionale prevalente;
  • società cooperative;
  • società cooperative agricole e consorzi;
  • settori ausiliari del servizio ferroviario, o del comparto della produzione e della manutenzione del materiale rotabile;
  • imprese commerciali con più di 50 dipendenti, le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti e le imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti;
  • imprese commerciali con oltre 200 dipendenti;
  • imprese sottoposte a procedure concorsuali il cui requisito occupazionale si intende riferito ai 6 mesi precedenti la data di assoggettamento dell’impresa ad una delle procedure concorsuali;
  • società appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione presso Imprese industriali;
  • società appaltatrici di servizi di pulizia anche in forma cooperativa, a condizione che i dipendenti o i soci siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro ad orario ridotto in conseguenza della riduzione delle attività appaltate ove connessa all’attuazione, da parte dell’appaltante, di programmi di crisi aziendale, o di programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale, che abbiano dato luogo all’applicazione del trattamento a carico della cassa integrazione guadagni straordinaria;
  • aziende appaltatrici dei servizi di pulizia, qualora la contrazione dell’attività appaltata sia connessa ad una situazione di crisi dell’azienda committente che abbia determinato il ricorso alla CIGS;
  • imprese editrici di giornali, quotidiani ed agenzie di stampa a diffusione nazionale senza limiti numerici di dipendenti;

imprese e cooperative agricole interessate da processi di crisi, ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione, non rientranti nelle previsioni di cui agli articoli 1 e seguenti e 21 e seguenti della legge n. 223/1991, previo apposito accordo tra le parti sociali e le istituzioni a livello territoriale.va sottoscritto con le organizzazioni sindacali: il Legislatore Delegato, ha affermato che si tratta di contratti collettivi aziendaliai sensi dell’art. 51 del D.L.vo n. 81/2015. Ciò significa che essi possono essere siglati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale o dalle “loro” RSA o dalle RSU. Il contratto deve indicare le motivazioni e la quantità dei lavoratori eccedentari, anche alla luce degli indicatori economico finanziari (fatturato, risultato di impresa, indebitamento, risultato operativo) riguardanti il biennio precedente (almeno, secondo gli orientamenti amministrativi espressi dal Ministero del Lavoro, in passato che dovranno essere, nel caso, confermati). Nell’accordo, tra le altre cose, vanno specificate le modalità attraverso le quali l’impresa, per venire incontro ad esigenze produttive legate alla necessità di un aumento delle prestazioni, può modificare l’orario ridotto, sempre rimanendo all’interno del normale orario di lavoro (legale o contrattuale), senza alcuna prestazione di lavoro straordinario, a meno che l’azienda non dia prova di sopravvenute e straordinarie esigenze collegate all’attività produttiva. Tra le novità anche per i contratti di solidarietà: tra queste si evidenzia l’elevazione del e percentuali collettive e individuali che le aziende devono rispettare per accedere all’istituto contrattuale. Infatti, la riduzione media massima complessiva dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di solidarietà dal 1° gennaio 2022 passa dal 60 all’80%; mentre sempre da gennaio p.v. la percentuale di riduzione complessiva massima dell’orario di lavoro, riferita all’arco dell’intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato, viene elevata – per ogni dipendente – dal 70 al 90%. Sono previsti due particolari trattamenti di CIGS in deroga ai limiti di durata singoli e complessivi della Cassa, per le aziende, con oltre 15 dipendenti, che hanno esaurito il periodo massimo di CIG. Il primo permette, nel caso in cui debbano sostenere le transizioni occupazionali, la possibilità di richiedere altri 12 mesi di CIGS non prorogabili. Per questo scopo nell’ambito della procedura sindacale le aziende devono indicare quali provvedimenti intendono adottare per la rioccupazione dei soggetti coinvolti o per agevolarne l’impiego in proprio. I soggetti interessati vengono inseriti nel programma Garanzia di occupabilità dei lavoratoti (Gol). Il secondo intervento consente – sempre alle aziende che hanno saturato i limiti complessivi della Cassa – l’accesso a un ulteriore trattamento CIGS per un massimo di 52 settimane, fruibili fino al 31 dicembre 2023. Questa misura – utile a fronteggiare, nel biennio 2022-2023, processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica – può essere concessa nel limite di spesa di 150 milioni di euro per l’anno 2022 e 150 milioni di euro per il 2023. Per la disciplina generale degli ammortizzatori si ricorda infine che verrà ridotto 90 a 30 giorni il requisito dell’anzianità di effettivo lavoro per accedere alle misure degli ammortizzatori sociali. Ai fini della determinazione delle soglie di accesso ai singoli strumenti si computeranno tutti i lavoratori subordinati, inclusi quelli a domicilio, dirigenti e apprendisti. Le quote di accantonamento del TFR concernenti la retribuzione persa a seguito della riduzione di orario sono a carico della Gestione INPS relativa agli interventi assistenziali e di sostegno (art. 37 della legge n. 88/1989) con una eccezione, derivante dalla abrogazione della legge n. 464/1972, che riguarda i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o al termine di una procedura collettiva di riduzione di personale, avvenuti entro 90 giorni dal termine del periodo integrativo, o entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione di un ulteriore trattamento integrativo straordinario (ad esempio, CIGS per crisi aziendale) concesso entro 120 giorni dal termine del trattamento precedente. Ciò, tuttavia, non accade se il recesso avviene, entro gli stessi termini, in caso di trattamento integrativo salariale derivante da cassa integrazione, attesa la esplicita abrogazione della norma che la prevedeva; Le imprese non industriali, non rientranti in ambito CIGO, che occupano mediamente più di 15 dipendenti nel semestre precedente, ove operino in settori sprovvisti di fondo di solidarietà bilaterale rientreranno nella disciplina della CIGS e, quindi, anche del FIS. Per queste aziende si avrà pertanto una duplice copertura a seconda dei casi specifici di intervento, cui corrisponderà molto presumibilmente un doppio obbligo di contributivo, quello al FIS e quello per CIGS.

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